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Articolo 2583 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2583 Codice Civile

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [2580](1).

Note

(1) La disciplina speciale del diritto d'autore è contenuta nella L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), recante norme sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e il relativo regolamento di esecuzione.

Spiegazione dell'art. 2583 Codice Civile

La disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi è regolata in primo luogo da una serie di convenzioni internazionali. La più importante è la Convenzione dell'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, modificata a seguito di numerose conferenze diplomatiche. V'è da ricordare inoltre la Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra nel 1952 e l'Accordo Trip (Trade Related Intellectual Property Rights) di Marrackech del 1994.
Per la disciplina interna, si richiamano: L. 22 aprile 1941 n. 633; d.lgs. 13 febbraio 2006 n. 118; d.m. 4 giugno 2001.

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