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Articolo 2235 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divieto di ritenzione

Dispositivo dell'art. 2235 Codice Civile

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [2961](1).

Note

(1) Tale diritto attiene solo ai documenti necessari per la dimostrazione dell'opera svolta.

Massime relative all'art. 2235 Codice Civile

Cass. civ. n. 13617/2012

Il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 c.c. e ribadito per i notai dall'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta. Ne consegue che il trattenimento della carta d'identitą del cliente a garanzia del compenso per il pagamento dell'opera professionale prestata costituisce un comportamento affatto disdicevole, come tale idoneo ad integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 30 del d.l.vo n. 249 del 2006, il quale configura come fattispecie rilevante ogni condotta del notaio che comprometta in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, la sua dignitą o reputazione, o il decoro e prestigio della classe notarile, ininfluente essendo, a tal fine, che il privato abbia aderito alla richiesta di consegnare il documento senza sentirsi costretto e che la conoscenza dell'episodio sia inizialmente rimasta circoscritta ai suoi unici due protagonisti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2235 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marcello P. chiede
martedģ 08/03/2016 - Emilia-Romagna

“Buongiorno
“In qualità di dottore tributarista regolarmente qualificato dalla legge n.4/2013 ho subito un rifiuto al pagamento della parcella da un cliente titolare di partita iva per attività professionale. Premetto che il cliente non ha mai firmato un contratto con lo scrivente per il conferimento d’incarico alla tenuta della contabilità e relativi adempimenti accessori; né tantomeno ha firmato un preventivo scritto che è stato fatto solo verbalmente, e successivamente è stata inviata tramite email nota proforma con specifica indicazione delle prestazioni effettuate nel solo anno 2014.
Il cliente non ha contestato ne’ il lavoro svolto, ne’ il quantum indicato nella nota proforma inviatagli, ma nel tentativo di non onorare quanto dovuto chiede di ritirare tutta la documentazione, sia quella proveniente da lui (fatture) e consegnate allo scrivente sia tutti i dichiarativi qui di seguito elencati:
Dichiarazione redditi

Modello Studi di settore

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IRAP

Dichiarazione modello 770

Stante tale situazione i dubbi sono i seguenti :
1)posso trattenere queste dichiarazioni fino al saldo delle competenze, oppure essendo necessarie ai successivi adempimenti tributari, sono obbligato alla restituzione?
2)Essendo trascorsi, invano, 6 mesi dall’invio della proforma nella quale il sottoscritto indicava il compenso dovuto in applicazione di una tariffa agevolata e con un ulteriore sconto incondizionato, preso atto dell’atteggiamento del cliente, è possibile rinnegare sia lo sconto che la tariffa ridotta, a suo tempo concessi ed indicati nella nota proforma, ed applicare quindi la tariffa ordinaria?
3) La prescrizione annuale del diritto al compenso decorrere dalla data di spedizione telematica all’agenzia delle entrate di ogni singola dichiarazione o , essendo adempimenti accessori all’ incarico principe di “tenuta della contabilità’”, si può considerare un termine unico per tutti le prestazioni eseguite, coincidente con la fine dell’anno solare?
Ringrazio anticipatamente per la consulenza fornita.”

Consulenza legale i 16/03/2016
Si risponde ai tre quesiti formulati.
1. Il professionista che ha svolto gli adempimenti tributari per conto del cliente non può assolutamente trattenere i documenti relativi al cliente stesso nel caso in cui quest'ultimo ometta il pagamento del compenso professionale.
Tale risposta negativa emerge pacificamente (come previsto anche per altre professioni, quale, per esempio, quella dell'avvocato), sia dal dettato del Codice Civile, sia dal Codice Deontologico:
a) l'art. 2235 del c.c. stabilisce che: "il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali";
b) l'art. 25, comma 6, del Codice Deontologico dei Commercialisti stabilisce che: "è’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate".

Si suggerisce, pertanto, onde evitare di passare dalla parte del torto e di trovarsi a dover far fronte a una richiesta di danni, di non perseverare nel rifiuto di restituire i documenti. Prudente però potrebbe essere:
- farsi una copia completa di tutto prima di riconsegnare
- fare un elenco preciso di tutti i documenti di cui si è in possesso e farsela firmare dal cliente come ricevuta di riconsegna di tutto il materiale.
2. L'art. 25, comma 2, del Codice Deontologico prevede che "la misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi".
Tuttavia, nel caso di specie, non risulta che il professionista abbia formulato alcun preventivo scritto al cliente.
In ogni caso, l'unico dato da sottolineare è la previsione di cui all'art. 2233, comma 1, del c.c., la quale prevede che: "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene".
Pertanto, in caso di contenzioso, in primo luogo bisognerebbe dimostrare che vi è stato un accordo tra le parti (nel caso di specie c'è una evidente difficoltà nel dimostrare che un tale accordo vi sia stato e comunque risulta altresì assai poco conveniente provare l'esistenza di un accordo che prevedeva un notevole "sconto"); in secondo luogo bisognerebbe determinare il compenso applicando le tariffe; infine verrebbe utilizzato come parametro di riferimento il parere dell'associazione professionale.
3. L'art. 2956 del c.c. prevede la prescrizione triennale per richiedere il compenso per l'opera prestata: "Si prescrive in tre anni il diritto: (...); 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative".
Per quanto riguarda la data della decorrenza della prescrizione: "In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione" (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 5 giugno 2006, n. 13209).