(massima n. 1)
L'art. 2228 c.c., che attribuisce al prestatore d'opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato proporzionato all'utilitą dell'opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell'opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, situazione non ravvisabile nel caso di ammissione dell'obbligato a concordato preventivo, occorrendo, per l'operativitą della norma, che si tratti di fatti estranei alla volontą o al comportamento delle parti, quali la forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autoritą.