La
rappresentanza passiva del commesso è limitata alle dichiarazioni riguardanti l'
esecuzione del contratto ed i reclami per inadempimento (es: denuncia per vizi della merce fornita).
Si ha la rappresentanza passiva solo in quanto il negozio rientri nelle mansioni del commesso, ma anche in quanto sia stato da lui concluso.
Tale rappresentanza è posta nell'
interesse dei terzi, per cui non può essere limitata dall'imprenditore.
I commessi non hanno il potere di risolvere i contratti da essi conclusi.
Nei
provvedimenti cautelari, di cui al 2° comma, sono compresi tutti gli atti conservativi del diritto dell'imprenditore,
giudiziali (es:
sequestro conservativo) e
stragiudiziali (es: denuncia per vizi). Questo potere è necessario.
I commessi non hanno legittimazione processuale attiva e passiva, fatta eccezione per i suddetti provvedimenti cautelari.
Ai commessi non è applicabile l'art.
2208.