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Articolo 2179 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Morte di una delle parti

Dispositivo dell'art. 2179 Codice Civile

La soccida [2170] non si scioglie per la morte del soccidante [2158, 2168, 2186].

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158 [2168].

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