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Articolo 2139 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Scambio di mano d'opera o di servizi

Dispositivo dell'art. 2139 Codice Civile

Tra i piccoli imprenditori agricoli [2083] è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Ratio Legis

Lo scambio di mano d'opera o servizi, detto anche "rapporto di reciprocanza", è un istituto tipico dei piccoli imprenditori agricoli.

Spiegazione dell'art. 2139 Codice Civile

I soggetti dello scambio di mano d'opera e servizi sono i piccoli imprenditori agricoli.
I limiti oggettivi dello scambio sono definiti esclusivamente dalle consuetudini, alle quali spetta anche regolare le modalità dello scambio.
Questo istituto appare superato, anche se in alcune zone agricole è ritenuto necessario.

L'istituto dello scambio non concerne solo prestazioni di mano d'opera, ma anche fornitura di servizi, che possono consistere nello svolgimento di un'attività in maniera autonoma, quale aratura, potatura, concimazione, trasporto, ecc. o il prestito di attrezzi e bestiame.

La prova degli usi è affidata alle raccolte provinciali attuate a cura delle camere di commercio. In caso di mancanza di usi contenuti nelle raccolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo.

La natura dell'accordo è contrattuale, pur essendovi opinioni contrarie in dottrina.


Massime relative all'art. 2139 Codice Civile

Cass. civ. n. 4277/2017

In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l’istituto della cd. reciprocanza di cui all’art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava).

Cass. civ. n. 5055/2008

La copertura assicurativa relativa all'infortunio sul lavoro sussiste in favore dell'agricoltore diretto, svolgente la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, ove vi sia reciprocanza, ossia relazione di scambio gratuito di mano d'opera delle stessa natura, in quanto la connessione funzionale fra l'opera prestata ed il vantaggio (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio configura il lavoro sul fondo altrui come una mera modalità del proprio lavoro autonomo; ne consegue che, essendo la reciprocanza il presupposto della copertura assicurativa, resta a carico del lavoratore infortunato l'onere della prova della qualità di piccolo imprenditore agricolo del soggetto beneficiario della prestazione e della reciprocità delle attività lavorative.

Cass. civ. n. 5394/1990

L'infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo mentre lavora per cosiddetta «reciprocanza» nel fondo e nell'azienda altrui, in attuazione del rapporto di scambio di mano d'opera o servizi, contemplato dall'art. 2139 c.c., è indennizzabile negli stessi limiti di quello subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel fondo o nell'azienda propria, in quanto il suddetto rapporto - nascente da un contratto nominato ed autonomo, a struttura commutativa, in cui il coltivatore diretto o il piccolo imprenditore agricolo che svolge lo scambio in favore del fondo altrui conserva di norma la qualità e la qualifica originaria - determina una connessione funzionale fra l'opera prestata ed il vantaggio (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio, onde si risolve in una mera modalità della conduzione di quest'ultimo, coerente con la suddetta qualità cui si correla il rapporto assicurativo antinfortunistico.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2139 Codice Civile

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Roberto M. chiede
lunedì 22/05/2017 - Piemonte
“Lo scambio d'opera secondo l'articolo 2139 c.c. tra coltivatori diretti va formalizzato con uno scritto? Se si bisogna mettere il periodo dell'anno in cui avviene lo scambio e rifarlo tutti gli anni oppure mettere una data di inizio collaborazione senza un termine specificando nello scritto che si ritiene proseguire anche in futuro nello scambio di opera?”
Consulenza legale i 25/05/2017
L'art. 2139 c.c. prevede che lo scambio d'opera debba realizzarsi "secondo gli usi".

Occorre, dunque, far riferimento agli usi locali, che sono depositati presso la locale CCIIA (camera di commercio), e verificare se tali "usi" prevedano la formalizzazione di un accordo per iscritto avente determinati requisiti essenziali.

In mancanza di indicazioni, si ritiene che per il generale principio di "libertà delle forme", di cui all'art. 1325 c.c. (il quale prevede che il contratto debba avere una determinata forma solo laddove la stessa sia prevista dalla legge), non sia necessario, ai fini della validità dell'accordo, la stipulazione per iscritto.

Nonostante ciò, Le consigliamo comunque di redigere un breve scritto, formalizzando gli aspetti essenziali del rapporto giuridico che si verrà ad instaurare con la controparte. Ciò infatti, Le garantirà una maggior tutela laddove dovesse insorgere un qualinque tipo di controversia.