(massima n. 1)
L'infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo mentre lavora per cosiddetta «reciprocanza» nel fondo e nell'azienda altrui, in attuazione del rapporto di scambio di mano d'opera o servizi, contemplato dall'art. 2139 c.c., č indennizzabile negli stessi limiti di quello subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel fondo o nell'azienda propria, in quanto il suddetto rapporto - nascente da un contratto nominato ed autonomo, a struttura commutativa, in cui il coltivatore diretto o il piccolo imprenditore agricolo che svolge lo scambio in favore del fondo altrui conserva di norma la qualitą e la qualifica originaria - determina una connessione funzionale fra l'opera prestata ed il vantaggio (gią conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio, onde si risolve in una mera modalitą della conduzione di quest'ultimo, coerente con la suddetta qualitą cui si correla il rapporto assicurativo antinfortunistico.