(massima n. 1)
In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l’istituto della cd. reciprocanza di cui all’art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava).