Cass. civ. n. 22377/2014
Il disposto dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ. - secondo cui se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività - non si applica allorché le ulteriori attività dell'imprenditore abbiano carattere meramente subalterno o comunque accessorio, ancorché distinto rispetto all'attività principale.
Cass. civ. n. 11372/2008
Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. (Nella specie, in omaggio al principio enunciato, la S.C., nel confermare la decisione di merito, ha ritenuto l'inapplicabilità del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate per il periodo antecedente il 1º febbraio 1992, giorno dal quale detto ultimo contratto, per concorde volontà delle parti, trova invece applicazione ).
Cass. civ. n. 7316/2002
La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale, rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 35 della stessa legge, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti — come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 — ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comprovata la natura agricola dell'impresa dall'attività in concreto svolta dalla stessa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e raccolta dei prodotti medesimi, nonché dall'applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale dell'agricoltura, oltre che dalla denominazione di cooperativa agricola autoattribuitasi dal soggetto.
Cass. civ. n. 12624/2000
Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, ove l'imprenditore eserciti attività plurime, l'appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell'art. 2070 c.c., accertando se le distinte attività siano tra loro autonome, sotto il profilo tecnico e produttivo, o invece connesse, perché dirette al conseguimento dell'identica finalità produttiva. Nel primo caso per ciascuna delle attività sarà applicabile, nei confronti dei singoli lavoratori alla stessa addetti, la regolamentazione contrattuale per essa prevista, mentre, solo nel secondo caso, dovrà ricevere applicazione la disciplina relativa all'attività principale, rispetto alla quale le altre si pongono in rapporto di complementarietà ed accessorietà rispetto ad un fine unico.
Cass. civ. n. 10374/2000
Il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune non assume alcuna influenza nell'ipotesi in cui si controverte in relazione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, per i quali vale il rilievo pubblicistico di tali benefici e delle finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire. Quindi è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all'art. 36 Cost. sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali. Di conseguenza il termine prescrizionale relativo alle spettanze retributive non può in alcun modo coincidere o risultare condizionato dalla diversa problematica riguardante la prescrizione del diritto all'inquadramento dell'impresa ai fmi previdenziali. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto assoggettata alla prescrizione quinquennale la pretesa del lavoratore alle differenze retributive rivendicate quale assenta conseguenza del diverso inquadramento ai fini previdenziali come impresa industriale e non più commerciale conseguito dal datore di lavoro).
Cass. civ. n. 10002/2000
Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, la individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Sl ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata
ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva, ovvero sia dedotta la inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata.
Cass. civ. n. 2665/1997
Il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento perla determinazione della retribuzione
ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Cass. civ. n. 11554/1995
Al fine dell'individuazione del contratto collettivo postcorporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza alla categoria professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 c.c., secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, senza che assuma rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all'attività medesima, atteso che le parti non possono in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro. Il suddetto criterio, nell'utilizzare, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, il parametro dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, è coerente con i principi fissati dall'art. 36 della Costituzione che, nel riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, attribuisce rilievo, ai fini della regolamentazione della retribuzione che costituisce il momento più qualificante del rapporto di lavoro alla natura oggettiva dell'attività svolta ed alle sue concrete caratteristiche.