(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 2070, secondo comma, cod. civ. - secondo cui se l'imprenditore esercita distinte attivitą aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivitą - non si applica allorché le ulteriori attivitą dell'imprenditore abbiano carattere meramente subalterno o comunque accessorio, ancorché distinto rispetto all'attivitą principale.