È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi(1).
Note
(1)
La norma presuppone che la falsità abbia indotto la parte in errore, pertanto non opera se entrambi gli stipulanti erano a conoscenza di tale situazione. Inoltre, secondo alcuni, la falsità può essere riconosciuta tale sia in seguito a sentenza sia in seguito a riconoscimento della parte.