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Articolo 1973 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/07/2025]

Annullabilità per falsità di documenti

Dispositivo dell'art. 1973 Codice Civile

È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi(1).

Note

(1) La norma presuppone che la falsità abbia indotto la parte in errore, pertanto non opera se entrambi gli stipulanti erano a conoscenza di tale situazione. Inoltre, secondo alcuni, la falsità può essere riconosciuta tale sia in seguito a sentenza sia in seguito a riconoscimento della parte.

Ratio Legis

La norma contempla un'ipotesi analoga a quella prevista per la sentenza (395, 2 c.p.c.) che si spiega proprio considerando che la transazione è negozio che svolge funzione analoga alla sentenza, qual'è quella di definire lo stato della questione tra le parti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1973 Codice Civile

Cass. civ. n. 14656/2012

Ai sensi dell'art. 1973 c.c., è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1973 Codice Civile

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B. C. chiede
lunedì 21/07/2025
“Ho accettato una transazione alla base della liquidazione del mio recesso da socio di una società tra professionisti snc, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi; quali sono gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza ex art. 1973 cc?”
Consulenza legale i 25/07/2025
L’art. 1973 del c.c. prevede l'annullabilità della transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

La dottrina reputa che l'invalidità sancita dalla norma sia da ricondurre alla situazione di errore o ignoranza in cui versa la parte (Del Prato; Santoro Passarelli).
Secondo una parte della dottrina, la falsità del documento deve essere accertata giudizialmente e opera anche se il soggetto transigente ignora tale accertamento (Santoro Passarelli).
Altri autori, invece, ritengono che la falsità possa risultare anche da confessione, analogamente a quanto previsto dall'art. 395, n. 2, del c.p.c. (D'Onofrio) o comunque una prova non contestata dalla parte ai cui danni essa opera (Valsecchi).

Attesa la formulazione letterale della norma (“in tutto o in parte”), la dottrina dominante reputa che il legislatore abbia escluso ogni possibilità di valutazione relativa all'importanza che i documenti riconosciuti falsi hanno avuto nell'accordo, con conseguente annullabilità dell'intera pattuizione anche nel caso in cui la transazione si sia eventualmente basata solo in parte sul documento poi riconosciuto falso (Del Prato; D'Onofrio; Santoro Passarelli).

In merito, la Suprema Corte ha statuito che “ai sensi dell'art. 1973 c.c., è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione.” (Cass. civ., sez. II, 27/08/2012, n.14656).

Da ciò discende che la giurisprudenza non considera necessario un accertamento giudiziale della falsità dei documenti, ma è sufficiente che questa trovi riscontro, all’interno del giudizio finalizzato all’annullamento della transazione, in una prova non contestata.