Storia, ragione e contenuto della norma
Il suesteso articolo, al primo comma ripete la norma dell'articolo 434 del vecchio codice, e al secondo comma detta una norma che è soltanto un corollario della prima. Siamo in tema di
limitazione del rischio, e questo articolo si ricollega alle norme contenute negli artt.
1900,
1912, che
mutatis mutandis il vecchio codice comprendeva in un solo articolo: sistema the per le delimitazioni di rischio relative alle ass. contro i danni (artt.
1906,
1912) ben poteva essere seguito anche dal nuovo codice.
Il principio che sta alla base della esclusione del vizio proprio della cosa è che l'assicuratore non può coprire un rischio diverso da quello che egli si rappresenta e che serve di base per i suoi calcoli. Salvo quindi il patto contrario, se tale vizio proprio della cosa gli viene denunciato egli ne risponde, perché la denuncia lo ha posto in condizione di concludere o meno il contratto e di concluderlo a quelle condizioni. Se invece non gli viene denunciato, è liberato quando il danno è provocato dal vizio stesso. Il problema di stabilire se il danno è effetto o meno del vizio intrinseco dovrà essere risolto caso per caso in base al principio di causalità sopra ricordato.
È opportuno notare che l'
art. 1906 del c.c., oltre che una delimitazione di rischio, contiene una deroga agli artt.
1802,
1893, poichè mentre in base a questi articoli un vizio intrinseco non denunciato quale circostanza inesattamente o reticentemente dichiarata avrebbe dato luogo a impugnativa o a risoluzione (dolo o colpa grave del contraente) o a riduzione della prestazione (non dolo o colpa grave) dell'assicuratore, anche se il danno non è stato provocato dal vizio, invece in base all’
art. 1906 del c.c. si ha liberazione dell’ assicuratore solo per il danno provocato dal vizio. Come corollario di quanto sopra si ha che (salvo patto contrario) quando il danno è stato provocato dal vizio solo in parte, si ha
liberazione dell'assicuratore solo in parte: l'assicuratore cioè risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico qualora il vizio non fosse esistito.