(massima n. 1)
L'art. 1906 c.c., ove prevede, in tema di assicurazione contro i danni, che l'assicuratore non risponde, salvo patto contrario, del pregiudizio prodotto da vizio intrinseco della cosa assicurata, non č suscettibile di applicazione estensiva alla assicurazione della responsabilitą civile, nella quale manca la «cosa assicurata» ed il bene del destinatario della copertura assicurativa viene in considerazione al diverso fine di circoscrivere la relativa garanzia, con riferimento alla responsabilitą risarcitoria verso terzi per fatti connessi alla proprietą od al godimento del bene medesimo.