Si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore(1), salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito(2) o si dichiari pronto ad assumerlo [1273].
Note
(1)
La norma non richiede che lo stato di insolvenza sia stato accertato ai sensi della Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ma sussiste ogni volta che il debitore si sia reso inadempiente.
(2)
Può assumerlo con le fattispecie previste dal codice in tema di successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio: delegazione (1268 c.c.), espromissione (1272 c.c.) ed accollo (1273 c.c.).