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Articolo 1868 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Riscatto per insolvenza del debitore

Dispositivo dell'art. 1868 Codice Civile

Si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore(1), salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito(2) o si dichiari pronto ad assumerlo [1273].

Note

(1) La norma non richiede che lo stato di insolvenza sia stato accertato ai sensi della Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ma sussiste ogni volta che il debitore si sia reso inadempiente.
(2) Può assumerlo con le fattispecie previste dal codice in tema di successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio: delegazione (1268 c.c.), espromissione (1272 c.c.) ed accollo (1273 c.c.).

Ratio Legis

La legge tutela il creditore anche nell'ipotesi in cui il debitore risulti insolvente (v. 1867 c.c.), salvo che egli sia comunque garantito dal terzo acquirente dell'immobile nella rendita fondiaria (1863 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1868 Codice Civile

Esegesi della norma

La Relazione del Guardasigilli precisa che in questo articolo si è parlato solo della non solvenza e non anche del fallimento del debitore della rendita, come nel corrispondente art. 1786 del codice precedente, non già perchè si sia inteso escludere questa ipotesi, ma unicamente perchè la non solvenza è un concetto più largo nel quale rientra anche il fallimento.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

570 Per le stesse ragioni, nell'articolo 664 (1786 cod. civ.) ho sostituito alla frase "fondo obbligato per servizio della rendita" l'altra "fondo su cui era assicurata la rendita".
Nello stesso articolo, mi è parso poi superfluo, a proposito dell'accollo del debito da parte dell'acquirente del fondo, ripetere il concetto delle "sufficienti cautele" di cui è cenno nell'articolo 1786 cod. civ. (594 progetto del 1936); il creditore della rendita risulta già garantito dalla esistenza dell'ipoteca legale sul fondo che assicurava il pagamento della rendita.

Massime relative all'art. 1868 Codice Civile

Cass. civ. n. 17362/2023

L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

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