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Articolo 1812 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Danni al comodatario per vizi della cosa

Dispositivo dell'art. 1812 Codice Civile

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario [798, 1710, 1768, 1821, 2030](1).

Note

(1) Si ritiene che si tratti di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale (2043), analogamente a quanto accade in tema di donazione (v. 798). Essa sorge solo al ricorrere dei presupposti di cui alla norma: pertanto, non sorge se il comodante non conosceva il vizio e nemmeno se il comodatario lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo con al diligenza ordinaria (1176).

Ratio Legis

La previsione viene ritenuta ipotesi di responsabilità aquiliana (2043) e non contrattuale, atteso che il comodante non ha l'obbligo di garantire vizi perchè il contratto non è oneroso. Tuttavia, se egli dà in prestito un bene che sapeva essere viziato e ciò reca danno all'altra parte il comodante non può essere immune dalla relativa responsabilità.

Spiegazione dell'art. 1812 Codice Civile

Danni al comodatario per vizi della cosa

Al comodante, obbligato a titolo gratuito, non poteva essere posta alcuna responsabilità per i vizi della cosa, se non in caso di dolo. In armonia pertanto con la regola stabilita dall' art. 789 del c.c. per le donazioni, e alla stregua dell'insegnamento romanistico, il comodante è tenuto al risarcimento dei danni verso il comodatario per i vizi della cosa quando li abbia conosciuti prima della consegna e li abbia ciononostante taciuti.

Le ragioni di credito che a questo titolo il comodatario può vantare, non sono assistite nè da privilegio né da diritto di ritenzione, e non possono essere addotte in compensazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1812 Codice Civile

Cass. civ. n. 32932/2024

La responsabilità del comodante per danni da vizi della cosa data in comodato non ha carattere contrattuale, perché l'obbligo di comunicare i vizi della res non inerisce al contenuto del contratto, e neppure deriva da culpa in contrahendo, atteso che la legge non ravvisa nel momento di perfezionamento del negozio il termine ultimo per la denunzia dei vizi conosciuti, ma ha carattere extra-contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di legge di avvertire il comodatario dei vizi conosciuti, sicché, in difetto di prova della conoscenza del vizio da parte del comodante, non trova applicazione l'art 1812 c.c.

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