(massima n. 1)
Anche nel deposito dei magazzini generali di alimenti deperibili in celle frigorifere con prezzo commisurato alla superficie allocata, che pure integra una fattispecie contrattuale atipica (per le modalità di pagamento del prezzo in base alla superficie utilizzata e non alla quantità, peso e numero della merce e per la previsione di obbligazioni specifiche del depositario connesse alla conservazione in celle frigorifere di merce deperibile, peraltro in funzione strumentale del fondamentale obbligo di custodia), il fine precipuo perseguito dalle parti è quello della custodia, conservazione e restituzione delle cose depositate (tipico del contratto di deposito), cosicché il rapporto fra i contraenti, in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta ex recepto, è disciplinato essenzialmente dalle norme codicistiche del deposito, e questo comporta in relazione alla responsabilità per furti e rapine che la prova liberatoria a carico del depositario non è raggiunta, se egli non dimostra di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano (predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, installazione di sistemi di allarme ecc.) secondo un criterio di ordinaria diligenza, per evitare la sottrazione delle cose depositate.