(massima n. 1)
Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni giā impartite al vettore in ordine alle modalitā di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui č gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni di conto corrente).