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Articolo 1666 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Verifica e pagamento di singole partite

Dispositivo dell'art. 1666 Codice Civile

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita(1).

Il pagamento fa presumere(2) l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti [181 disp. att.](3).

Note

(1) La norma fa eccezione alla regola per cui la verifica ed il collaudo devono essere compiuti al termine dell'esecuzione dell'intera opera (v. 1665 c.c.).
(2) Il comma prevede una presunzione assoluta (2727 c.c.) che prescinde dalla volontà del committente.
(3) L'accettazione produce i medesimi effetti sia che riguardi l'intera opera sia che riguardi una parte di essa (v. 1665 c.c.). Pertanto, se il committente accetta singole partite deve fare valere subito i vizi non occulti e può dolersene alla consegna dell'intera opera solo se essi incidano sulla funzionalità di questa nel suo complesso.

Ratio Legis

La norma prevede una verifica ed un collaudo (v. 1665 c.c.) parziali, per consentire alle parti di accertare per tempo se l'opera risponde a quanto pattuito e, se così non è, non proseguire nell'esecuzione dell'opera stessa.

Spiegazione dell'art. 1666 Codice Civile

Verifiche parziali

Esaminando le verifiche parziali, è da rilevare che la questione fondamentale è quella di conoscere le conseguenze dell'accettazione, in corso d'opera, di materiali non buoni o quanto meno non conformi alle previsioni del contratto, quando, ad opera finita, la presenza di questi materiali provoca danni o fa riuscire l'opera meno idonea o di minor valore di quella dedotta in contratto. È chiaro che durante l'esecuzione dei lavori, il committente il quale vigili l'andamento dell'opera ha diritto di scartare i materiali difettosi o non rispondenti alle previsioni contrattuali, e se messi in opera ha anche il diritto di farli togliere e sostituire con quelli idonei: può tuttavia accadere che vi sia una certa tolleranza e si accettino i materiali protestati. Ora se il committente paga semplici acconti, l'accettazione di tali materiali, pur non deponendo a suo favore, non lede i diritti del committente, qualora vi siano danni verificati alla fine dell'appalto — e ciò si desume anche dall'ultima frase dell'art. 1666 —e tanto meno li lede se esso committente ha avuto cura di far constare una sua riserva. Ma può il committente, nell'accettare i materiali non buoni e nell'effettuare la relativa detrazione di prezzo, licenziare una parte dell'opera e liquidarne l'importo. In questa ipotesi il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, e questo dice anche espressamente l'art. 1666. Quale influenza spiegherà tale presunzione se in prosieguo si avvertono dissesti proprio a causa del materiali accettati e licenziati? Trattandosi di presunzione dovrebbe essere possibile la prova contraria, e chiamare in causa l'impresa perché comunque dia in buono stato l'opera finita; ma è certo che una mal cauta accettazione parziale finirà col nuocere al committente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

477 Il progetto preliminare, integrando la disposizione dell'articolo 1638 del codice che aveva riguardo ad un'ipotesi particolare, aveva compiutamente regolato (articolo 510) il momento e le condizioni necessarie perché il credito del prezzo diventi per l'appaltatore esigibile.
La disposizione del progetto è rimasta sostanzialmente immutata essendomi limitato a chiarire che l'appaltatore ha diritto al prezzo sono al momento della consegna se la verifica ed accettazione dell'opera siano avvenute prima della consegna, e che se il committente, eseguita la verifica, non ne comunica entro breve termine il risultato, l'opera si deve considerare come accettata (art. 541). Quando la verifica si fa in contraddittorio dell'appaltatore, l'accettazione o il rifiuto dell'opera, ovvero l'eventuale contestazione, sono normalmente contestuali alla verifica e di conseguenza se la verifica ha risultato favorevole, il credito dell'appaltatore diviene subito esigibile; se invece la verifica ha dato luogo a contestazioni o addirittura al rifiuto dell'opera, il committente non è più soggetta alla presunzione di accettazione dell'opera per mancanza di comunicazione tempestiva.
Relativamente all'ipotesi di verifica parziale, non ho considerato il caso che l'opera sia eseguita a misura, come invece faceva il progetto, perché la esecuzione misura non imprime alla parte di opera già eseguita alcun carattere di autonomia che possa, in difetto di convenzione, giustificare il diritto dell'appaltatore a una verifica parziale e quindi al pagamento della parte compiuta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

703 Gli art. 1665 del c.c. e art. 1666 del c.c. regolano compiutamente il momento della verifica o collaudo dell'opera. Premesso che il committente ha diritto di verificare l'opera, prima che essa gli venga consegnata, la legge determina il momento nel quale la verifica deve essere fatta e le conseguenze dell'omissione di essa; dispone che equivale ad accettazione dell'opera il fatto che il committente la riceva in consegna senza alcuna riserva. Infine fissa nel momento dell'accettazione da parte del committente il momento in cui, in difetto di stipulazioni o di usi contrari, diviene esigibile per l'appaltatore il credito del prezzo. La disciplina è completata dalla disposizione dell'art. 1666, che ha riguardo al caso in cui l'opera deve eseguirsi per partite singole. La conseguenza principale del collaudo, oltre quella relativa al pagamento del prezzo, consiste nella liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per le difformità o i vizi dell'opera, che altrimenti sarebbe dovuta ai sensi degli art. 1667 del c.c. e art. 1668 del c.c.. Naturalmente, perché la liberazione abbia luogo occorre che i vizi o le difformità siano stati al momento della verifica conosciuti o riconoscibili dal committente se non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, tenendosi conto che, se per la verifica dell'opera occorra un'esperienza tecnica nel valutare la riconoscibilità del vizio, bisogna aver riguardo non già alle cognizioni del committente ma alle cognizioni di un tecnico, dato che il collaudo è un atto che il committente deve fare con ogni garanzia tecnica e quindi, ove lo ritenga necessario, con l'ausilio di persone esperte. Quando la garanzia è dovuta, si applicano le norme degli articoli 1667 e 1668, che disciplinano l'onere della denuncia (la quale deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta), la prescrizione biennale dell'azione per far valere la garanzia, e il contenuto della garanzia medesima; norme, che salvo le particolarità dei termini, trovano un addentellato in quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della vendita.

Massime relative all'art. 1666 Codice Civile

Cass. civ. n. 19343/2022

Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.

Cass. civ. n. 13132/2003

In tema di appalto, la norma di cui all'art. 1666, comma secondo, c.c. si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera — che può anche avere una sua autonomia funzionale e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell'oggetto generale del contratto — riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che (come nella specie) non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partito.

Cass. civ. n. 12609/2002

Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus salva l'ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione.

Cass. civ. n. 8752/1993

L'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c., che postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c.

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