(massima n. 1)
L'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 c.c., che postula che l'opera sia scomponibile per volontā delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualitā, non č configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilitā di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 c.c.