(massima n. 1)
Mentre la dimostrazione che le variazioni e le modificazioni delle opere formanti oggetto del contratto di appalto furono ordinate dal committente può essere data dall'appaltatore con ogni mezzo di prova consentito dalla legge, in ordine alle variazioni o modificazioni apportate di sua iniziativa dall'appaltatore alle modalità di esecuzione delle opere l'art. 1659 c.c. richiede che l'appaltatore dia la prova scritta di tale autorizzazione del committente, poiché egli tende, in sostanza, a dimostrare le variazioni concordate. Tale prova per iscritto non è ad substantiam, ma soltanto ad probationem, sicché essa può essere fornita dall'appaltatore anche mediante la confessione del committente.