(massima n. 1)
Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza, salvo le disposizioni speciali per esso stabilite. Pertanto, i diritti del commissionario, nel caso di revoca del contratto, sono fissati esclusivamente dall'art. 1734 c.c., specificamente dettato per il contratto di commissione, il quale riconosce al commissionario soltanto una parte della provvigione pattuita, da determinarsi tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.