Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19582 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandato si estingue con la morte del mandante, a meno che non vi sia pericolo nel ritardo secondo quanto previsto dall'art. 1728 c.c.; requisiti non ricorrenti nel caso in cui il mandato era volto alla presentazione di una domanda amministrativa per la pensione di reversibilitą il giorno stesso della morte del mandante.

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