(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
376 Un cenno particolare merita la disciplina del riscatto nel caso di vendita separata di immobile indiviso.
Come è noto, l'art. 1522 del codice vigente prescrive che il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un fondo, se è divenuto aggiudicatario del fondo intero per incanto fra condividenti provocato contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto. Questa disposizione ha dato luogo a dubbi, non essendo concepibile nel nostro ordinamento un incanto fra condividenti senza il consenso di tutti gli interessati.
II progetto del 1936 ha eliminato l'inconveniente regolando il problema con criteri diversi. Esso ha stabilito (art. 389) che in caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di un immobile, il compratore, quando i comproprietari provochino contro di lui la divisione e il relativo incanto, deve darne avviso al venditore affinché possa esercitare il riscatto. Il venditore che non lo esercita decade da tale facoltà, anche se lo stesso compratore sia divenuto aggiudicatario.
Questa soluzione, la quale evidentemente presuppone un immobile non comodamente divisibile in natura, è sembrata preferibile ed è stata da me accolta, in base alla considerazione che, se la cosa non è divisa in natura, ma venduta agli incanti per dividerne il valore, l'aggiudicazione realizza la divisione, e perciò il diritto di riscatto, avente per oggetto una quota parte della cosa, logicamente deve considerarsi estinto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore. E' chiaro che, se invece la cosa è divisa in natura fra i condividenti, il venditore conserva il diritto di riscattare la parte della cosa assegnata nella divisione al compratore.
Così, nel primo comma dell'art. 410 ho mantenuto l'obbligo del compratore, quando si domandi la divisione dagli altri comproprietari, di darne avviso al venditore, e ciò tanto se l'immobile sia comodamente divisibile quanto se non lo sia. Con questa disposizione il venditore è posto in condizione di poter intervenire nel giudizio di divisione per la tutela del suo diritto.
Nel secondo comma poi si stabilisce la decadenza del venditore dal diritto di riscatto, nel caso di immobile non comodamente divisibile venduto agli incanti, se il riscatto non sia esercitato prima dell'aggiudicazione.