(massima n. 1)
L'atipicitą della causa di un contratto di compravendita immobiliare determinata dall'assunzione della garanzia di redditivitą del bene venduto non esclude la corrispettivitą tra le prestazioni a carico delle parti e la conseguente operativitą, nel caso di eccessiva onerositą, non dell'art. 1468 cod. civ., bensģ dell'art. 1467, primo e terzo comma, cod. civ., secondo cui č attribuito alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili unicamente il potere di chiedere la risoluzione del contratto e soltanto alla parte, contro la quale č domandata la risoluzione, quello di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. (Rigetta, App. Roma, 14/10/2003).