Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale(1).
Note
(1)
Si tratta di un'ipotesi specifica di annullamento parziale del contratto.