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Articolo 1446 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Annullabilitą nel contratto plurilaterale

Dispositivo dell'art. 1446 Codice Civile

Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale(1).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi specifica di annullamento parziale del contratto.

Ratio Legis

La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

280 Nell'art. 298 ho previsto gli effetti della nullità e della annullabilità dei contratti plurilaterali.
Ho tenuto presente lo schema delle norme relative alla inadempienza e alla impossibilità della prestazione: la nullità o l'annullamento di tutto il contratto può pronunciarsi solo se incide sulla posizione di una parte, la cui partecipazione al contratto debba considerarsi essenziale.

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