(massima n. 1)
L'art. 1432 c.c., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilitą ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anterioritą della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c.