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Articolo 1390 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Vizi della volontą

Dispositivo dell'art. 1390 Codice Civile

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante(1). Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo(2).

Note

(1) Se, cioè, egli versa in errore (1427 ss. c.c.), ovvero vi sia stata violenza (1434 ss. c.c.) o dolo (1439 ss. c.c.).
(2) Ad esempio, il rappresentato viene raggirato da un terzo in accordo con la controparte che ne trae profitto (1439 comma 2, c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il negozio nasce dalla volontà del rappresentante e, pertanto, rilevano i vizi della sua volontà. Se, però, è il rappresentato a fornire precise istruzioni è necessario verificare se la sua volontà è viziata.

Spiegazione dell'art. 1390 Codice Civile

La disputa circa i vizi della volontà nella rappresentanza sotto l'impero dell'abrogato codice civile

Ancora qui, cioè per quanto concerne i vizi del consenso, occorre distinguere tra rappresentanza legale, o necessaria, e rappresentanza volontaria, o negoziale. Allorquando ricorre la prima, per la ragione che il rappresentante si sostituisce completamente al rappresentato, non può revocarsi in dubbio che venga in considerazione soltanto la volontà del rappresentante e soltanto a questa debba aversi riguardo per determinare se ricorra, o meno, un vizio del consenso.

Ma, ove si tratti di rappresentanza volontaria, era viva la disputa se occorresse por mente alla persona del rappresentante o a quella del rappresentato, agli effetti dei vizi del consenso. Nella dottrina tedesca, anteriore alla entrata in vigore del codice civile per l'impero germanico, reputati scrittori sostenevano che, poiché il negozio concluso dal rappresentante è opera sia di costui che del rappresentato, entrambe le volontà venissero in considerazione, e nella proporzione della cooperazione da ciascuna prestata per il negozio: così, nella rappresentanza generale sarebbe stata decisiva la volontà del rappresentante, in quella speciale l'altra del rappresentato; e, nel caso che questi, nel conferimento della rappresentanza, avesse predeterminati alcuni elementi, sarebbe stato necessario por mente ad entrambe le volontà, nella proporzione suddetta. Ma la controversia fu nettamente risoluta dal codice tedesco, che al § 166 testualmente dispose: «Non la persona del rappresentato, ma quella del rappresentante si deve prendere in considerazione, per determinare se la dichiarazione di volontà abbia subito l'influenza dei vizi della volontà, della conoscenza o dell'ignoranza di certe circostanze».

Questa dottrina era seguita altresì presso di noi eccezion fatta per qualche scrittore che aveva aderito alla tesi del Mitteis.

E la stessa dottrina è ora esplicitamente sanzionata in via generale dal riportato art. 1390, con la conseguenza che, se il rappresentante conclude il negozio con una propria dichiarazione di volontà, circa i vizi che direttamente si collegano a questa, non può aversi riguardo che alla persona di lui. Perciò, se il consenso del rappresentante fu affetto da dolo, da violenza o da errore, il negozio sarà annullabile, se anche la volontà del rappresentato fu immune da ogni vizio. In un solo caso era necessario tener conto della volontà del rappresentato, e cioè in quello in cui, come si esprime la norma di legge, il vizio riguardi elementi predeterminati dal rappresentato; in tale ipotesi il negozio sarà annullabile anche se la volontà del rappresentante fu immune da ogni vizio. Così, se il rappresentato conferì al rappresentante i1 potere di comprare un oggetto detertrrinato, cui espressamente attribuì, indottovi da dolo dell'altro contraente, certe prestabilite qualità sostanziali, sarà annullabile il negozio concliuso, quantunque nessun vizio possa riscontrarsi nel consenso del rappresentante. In tal caso la volontà viziata del rappresentato non può dirsi assolutamente estranea alla conclusione del negozio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

255 La Commissione reale aveva ritenuto che il rappresentante non dovesse avere la capacità di obbligarsi; aveva richiesto la capacità di rappresentare altri in conformità della legge (art. 31).
In realtà, però, non esistono norme che stabiliscono capacità speciale per rappresentare validamente; perciò la formula della Commissione reale andava precisata.
Ho chiarito che basta la capacità d'intendere e di volere ma deve sempre trattarsi di una capacità in concreto, e cioè rispetto al singolo contratto (art. 275); in modo che deve, caso per caso, indagarsi se il rappresentante poteva discernere la natura e l'entità precisa dell'effetto giuridico prodotto dall'atto da lui compiuto.
Ho aggiunto che, in ogni ipotesi, nella rappresentanza volontaria, deve essere legalmente capace il rappresentato: il rappresentante contrae per un interesse altrui, ed è quindi il rappresentato che dispone dell'interesse oggetto del contratto concluso dal rappresentante.
In coerenza deve considerarsi rilevante anche il vizio della volontà del rappresentato, oltre al vizio che inficia la volontà del rappresentante. L'art. 31 ult. cpv. del progetto del 1936 riteneva efficiente il difetto di volere del rappresentato solo quando il rappresentante non avesse fatto che esprimere la volontà del rappresentato: la formula, però, non distingueva il rappresentante dal nuncio; e l'ho modificata, riferendomi al vizio che cada su elementi predeterminati dal rappresentato.

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