(massima n. 1)
Nei contratti di somministrazione di servizi pubblici essenziali (nella specie, energia elettrica) l'inserimento di diritto di modifiche al regolamento contrattuale in forza dell'art. 1339 cod. civ. determina un nuovo momento genetico del rapporto dal quale discende l'obbligo per il contraente monopolista di applicare uniformemente, ove richiesto, le nuove condizioni generali di utenza anche ai rapporti gią in essere, in forza dell'obbligo di paritą di trattamento di cui all'art. 2597 cod. civ.