(massima n. 1)
Il principio posto dall'art. 1339 c.c. č invocabile solo nell'ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge e non invece, ove si invochi l'integrazione di lacune della manifestazione della volontā negoziale, al fine, peraltro, di ottenere effetti che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, per l'ipotesi di revoca anticipata del mandato al difensore, a fronte di una lacuna nel regolamento negoziale aveva disposto la liquidazione del compenso sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 585 del 1994 prescindendo dai criteri fissati dalla convenzione)