(massima n. 1)
Il principio posto dall'art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole) non č invocabile nell'ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge ma solo l'integrazione di lacune della manifestazione della volontā negoziale, al fine, peraltro, di ottenere non giā effetti derivanti dall'applicazione della norma imperativa ma effetti del tutto diversi, che possono dipendere solo dalle pattuizioni delle parti (nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina contrattuale relativa alla distribuzione su cinque giorni del lavoro settimanale dei piazzisti potesse essere integrata con la disciplina in tema di limiti all'orario di lavoro, di cui al R.D. 15 marzo 1923, n. 692, per derivarne la riduzione contrattuale dell'orario a quaranta ore settimanali e quindi il diritto ad un compenso ulteriore per il lavoro svolto di sabato oltre l'orario contrattuale ma entro i limiti legali).