L'esclusione della remissione tacita nella rinunzia alle garanzie in genere
Il primo di questi due articoli corrisponde all'art. #1280# (che menzionava però solo la restituzione del pegno) ed alla seconda ipotesi dell'art. #1282# (liberazione dei fideiussori) codice abrogato. Il secondo, nel primo comma, riproduce testualmente la prima parte dello stesso art. #1282# (riflesso della liberazione del debitore principale sul fideiussore); mentre nel secondo, ripete, con formula più esplicita, la norma dell'art. #1283# (riflesso sui confideiussori della liberazione di uno tra essi).
Proseguendo dunque l'intento di dettare le norme più salienti in tema di remissione tacita, il legislatore ha voluto risolvere anche le questioni sui riflessi reciproci fra la remissione verso il debitore principale e la rinunzia dello stesso creditore alle garanzie reali e personali. Il codice abrogato regolava rispettivamente negli articoli suaccennati la restituzione del pegno e la rinunzia alla fideiussione, per dire che nell'una e nell'altra ipotesi rimanesse ferma l'obbligazione del debitore. Le due norme erano, peraltro, ovvie, poiché la rinunzia al solo accessorio non solo per principio non si estende al principale, ma esclude anche in fatto che si sia voluto rimettere il debito.
Ma oltre che ovvie, le citate disposizioni del vecchio codice erano poi lacunose. Tutte le garanzie specifiche del credito stanno nella identica posizione subordinata al credito. Ed ecco perché la nuova formulazione dell'art. 1238 e più ampia e comprensiva di ogni garanzia. Invece, la posizione particolare della garanzia fideiussoria è contemplata nell'art. 1239; anzitutto, per fare la più saliente esemplificazione della intuitiva reciproca dell'art. 1238. La rinunzia al principale, cioè, assorbe e fa venir meno tutte le accessorie garanzie. Senonché delle garanzie reali costituite dallo stesso debitore era veramente superfluo parlare tanto era ovvio l'inevitabile riflesso.
I riflessi limitati della rinunzia alla fideiussione
Un dubbio, quanto al riflesso estintivo poteva affacciarsi per la fideiussione (compresavi quella reale e limitata) ove si contrappongono due separate responsabilità e poteva prospettarsi la ipotesi che il creditore volesse e potesse rinunziare alla responsabilità del debitore e perseguire invece il fideiussore. Senonché, da un canto, l'insopprimibile regresso di costui verso il pur liberato debitore principale avrebbe resa praticamente vana la remissione unilaterale, dall'altro, la presunzione da parte del creditore remittente esorbitava dai presupposti e dalla ragione stessa del rapporto fideiussorio. E’ perciò che il primo comma dell'art. 1239 pone la norma imperativa ed inevitabile. Qui non si legge la riserva dell'art. 1301, 1° comma, perché diversa è la situazione del fideiussore da quella del condebitore solidale.
Nel 1° comma dell'art. 1239 non è stata riprodotta la qualifica di “convenzionale” che il vecchio art. #1282# ed il corrispondente art. 212 del prog. 1936 aggiungevano alla alternativa liberazione o remissione. La eliminazione è una conseguenza logica del nuovo concetto inserito nell'art. 1236, per cui ogni remissione deve essere comunicata ed implicitamente accettata dal debitore. Ma la qualificazione limitativa non era ragionevole nemmeno nel sistema del vecchio codice. Secondo il nuovo testo, dunque, qualunque forma di remissione (quindi anche quella tacita e quella testamentaria) produce inevitabilmente la liberazione dei fideiussori.
Il secondo comma dello stesso art. 1239 riproduce con diversa formulazione, la norma del vecchio art. #1283#. La duplice contemplata ipotesi è che la liberazione di un confideiussore per parte del creditore si attui con o senza il consenso degli altri confideiussori. Nella prima ipotesi la liberazione non ha influenza di sorta sulla permanente obbligazione integrale dei consenzienti. Ed è giusto; poichè il prestato assenso, è incompatibile ormai con il parziale regresso loro accordato dall'articolo 1954 (ex art. #1920#). Per contrario, se la remissione avvenne senza o contro il loro consenso, poichè un qualche effetto essa deve produrlo, e poiché, d'altro canto, il creditore non può, di proprio arbitrio, espropriare ai confideiussori quel parziale regresso, la soluzione del codice viene a realizzare ciò che è l'indiretto riflesso dell'art. 1954.
La liberazione dei non consenzienti si verifica, infatti, fino al limite di quel regresso; cioè, per la parte del fideiussore liberato.