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Articolo 451 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Forza probatoria degli atti

Dispositivo dell'art. 451 Codice Civile

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [2700](1).

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [2697].

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore [2739](2).

Note

(1) Con tale norma si stabilisce che la contestazione della veridicità degli atti deve avvenire esclusivamente in sede processuale (mediante la procedura della querela di falso), essendo attribuita agli stessi la pubblica fede da parte dell'Ufficiale rogante (il quale, inoltre, ne verifica la conformità alla legge).
L'ufficiale attesta ciò che è avvenuto in sua presenza: per questo si parla di accertamento costitutivo.
(2) Con "indicazioni estranee all'atto" son da intendersi quelle non ritenute essenziali ad substantiam.

Spiegazione dell'art. 451 Codice Civile

Si ha qui la riproduzione dell'art. #363# del codice del 1865, che, a sua volta, precisava gli effetti dell'atto dello stato civile, quale atto pubblico.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 451 Codice Civile

Cass. civ. n. 7276/2006

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.

Cass. civ. n. 5252/2004

Poiché la petizione dell'eredità - che è un'azione reale diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete presuppone l'accertamento della qualità di erede dell'attore, questi può limitarsi ad offrire la prova della sua qualità ereditaria o dei diritti che gli spettano "iure hereditario" qualora siano contestati - e ciò diversamente dall'onere probatorio richiesto nella rei vindicatio, che pur avendo con la "petitio hereditatis" affinità nel petitum, se ne differenzia, postulando la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà dei beni attraverso un serie di regolari passaggi durante il periodo necessario per l'usucapione.

Cass. civ. n. 6363/1993

L'efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende a quelli formati all'estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la trascrizione l'atto è recepito nell'ordinamento giuridico italiano e tale efficacia l'atto conserva fino al passaggio in giudicato di una sentenza che ne ordini la rettificazione. Pertanto, ove non sia stata proposta né un'azione di rettificazione, né una querela di falso, il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile sulla base della trascrizione di un atto di morte formato all'estero costituisce valida prova del decesso della persona cui si riferisce.

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