(massima n. 1)
Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell'eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.