Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d'interdizione [414] o di inabilitazione [415] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [48, 49] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430, 42](1).