(massima n. 1)
Con riguardo all'adozione ordinaria di un minore, nella normativa anteriore alla L. 4 maggio 1983, n. 184, l'errore, quale ragione di invaliditą del consenso dell'adottante (art. 311 c.c.) e, quindi, del successivo provvedimento di adozione, va riscontrato con riferimento non gią alla disciplina relativa ai contratti (art. 1427 e ss. c.c.), bensģ a quella posta dall'ordinamento per i rapporti familiari (artt. 122, 263 e 289 c.c.). Pertanto, non assume rilievo l'errore sulle qualitą dell'adottato, ma solo quello che attiene all'identificazione della persona fisica dell'adottato (salva l'ipotesi in cui l'errore cada sul fatto che l'adottato non sia un figlio dell'adottante nato fuori del matrimonio, incidendo in questo caso l'errore in una delle condizioni soggettive poste dalla legge per la pronuncia dell'adozione, ai sensi dell'art. 293 c.c.).