Articolo abrogato dall'art. 67 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
[La revoca dell'adozione puo essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.]
[La revoca dell'adozione puo essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.]
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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