(1)Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge [217] è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [1001 ss. c.c.](2).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 86 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge avrà gli stessi obblighi dell'usufruttuario (non però se ne godesse in forza di altro titolo contrattuale, si pensi ad es. ad un contratto di locazione). Costui dovrà pertanto restituire la cosa al termine del godimento (art. 1001 del c.c.), fare l'inventario e prestare idonea garanzia (1002), sopportarne le spese ed effettuarne le riparazioni straordinarie (1004).