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Articolo 188 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

Dispositivo dell'art. 188 Codice Civile

(1) I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione [179].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 67 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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