(1) I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione [179].
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 67 della L. 19 maggio 1975 n. 151.