I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio(1).
Note
(1)
Stante il richiamo all'art. 189, e rinviando a quanto si specificherà meglio in tale sede, si è evitato che l'articolo in esame divenisse un mezzo per proteggere in via assoluta i beni dei debitori che avessero assunto una obbligazione prima del matrimonio. La dottrina (Finocchiaro) ritiene addirittura la norma superflua e "frutto di un difetto di coordinamento dell'organo legislativo".