Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 238](1).
Note
(1)
Restano pertanto esclusi gli impedimenti al matrimonio, non sanabili. Si considerano comprese, invece, le cause di applicabilità di sanzioni pecuniarie, quali (tipicamente ma non esaustivamente): il difetto della forma delle pubblicazioni, il difetto di richiesta di celebrazione del matrimonio in un comune diverso, la mancanza del numero legale prescritto dei testimoni e/o la mancanza o falsità della firma di questi ultimi.