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Articolo 329 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Dispositivo dell'art. 329 Codice Civile

Cessato l'usufrutto legale(1), se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente(2) con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda [217, 1148].

Note

(1) La disposizione allude solamente alla fisiologica ipotesi del raggiungimento della maggiore età (di cui all'art. 2 del c.c.) da parte del figlio, che comporta l'acquisto della capacità di agire.
(2) La convivenza intesa dalla norma concerne gli aspetti patrimoniali della partecipazione del figlio alla vita familiare, e non la mera coabitazione dello stesso (così Cicu).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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