Cessato l'usufrutto legale(1), se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente(2) con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda [217, 1148].
Note
(1)
La disposizione allude solamente alla fisiologica ipotesi del raggiungimento della maggiore età (di cui all'
art. 2 del c.c.) da parte del figlio, che comporta l'acquisto della capacità di agire.
(2)
La convivenza intesa dalla norma concerne gli aspetti patrimoniali della partecipazione del figlio alla vita familiare, e non la mera coabitazione dello stesso (così Cicu).