Il riconoscimento, ora, non è più concesso con decreto del Presidente della Repubblica (si trattava di un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione). La competenza in materia è attribuita in via generale al Prefetto (ora U.T.G., Ufficio territoriale del Governo), ed alla Regione per le sole persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale. L'iscrizione si ottiene mediante presentazione al prefetto di idonea domanda, oltre ad Atto costitutivo e Statuto, redatti secondo le prescrizioni di legge, e previa verifica dei requisiti prescritti (es. scopo lecito e determinabile, patrimonio adeguato allo scopo). L'iscrizione nel Registro ha effetto costitutivo. Il procedimento si deve concludere positivamente nel termine massimo di 120 giorni. Qualora l'autorità amministrativa ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrazione della documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti, che avranno ulteriori trenta giorni per presentare memorie e documenti; se nell'ulteriore termine di trenta giorni l'autorità stessa non comunica ai richiedenti i motivi del diniego oppure non procede all'iscrizione, questa si intende negata.
Ottenuta la personalità giuridica, gli enti acquistano piena capacità giuridica, ed in particolare l'autonomia patrimoniale perfetta (separazione del patrimonio dell'ente da quello dei componenti).
La differenza con le persone fisiche concerne i limiti di ordine naturale relativamente a tutti quei rapporti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica (es. matrimonio o riconoscimento di figli); l'ente riconosciuto gode invece di una piena capacità relativamente agli atti di natura patrimoniale (v.
1174).