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Praesumptio iuris et de iure

Traduzione

Presunzione legale (assoluta)

Spiegazione

Con questa espressione si designano le presunzioni (argomentazione grazie alla quale si può indurre l'esistenza di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto) c.d. assolute, ovvero che non ammettono alcuna prova in contrario. Sono di questo tipo la presunzione di concepimento durante il matrimonio e la presunzione di interposizione di persona in materia di successioni testamentarie.

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Consulenze legali
relative a "Praesumptio iuris et de iure"

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Enrico chiede
mercoledì 10/04/2013 - Piemonte
“Dovendo rifare l'impermeabilizzazione di un lastrico solare ad uso esclusivo; precisando che copre due piani, quindi art. 1126. Si precisa inoltre che il suddetto è stato piastrellato dal proprietario esclusivo dopo parecchi anni e non dal costruttore. Per evitare le spese che dovrebbe sostenere per togliere e rifare la piastrellatura, il proprietario del lastrico (che detiene anche la maggioranza dei millesimi) ha imposto l'utilizzo di un materiale poliuretanico che spruzzato sulle piastrelle esistenti oltre ad impermeabilizzare si può usare anche come finitura calpestabile; peccato però che risolvendo due problemi costa anche il doppio. La mia domanda dunque è questa: visto che per il calpestio l'unico che ne trae vantaggio è solo l'utilizzatore del lastrico, oltre a pagare un terzo si può pretendere da costui un maggior contributo in quanto il raddoppio dei costi non aumenta assolutamente la funzione di impermeabilizzazione ? Se sì, con quale legge ed in che misura. Grazie”
Consulenza legale i 15/04/2013
In relazione alla suddivisione delle spese relative al rifacimento del lastrico solare del condominio di uso o di proprietà esclusiva, l'art. 1126 del c.c. prevede che il contributo pesi per un terzo sull'utente o proprietario esclusivo e per due terzi sugli altri condomini indicati dalla norma.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente approfondito la disciplina del lastrico solare, precisando che il contributo a carico dei condomini è connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione alla quale il lastrico solare principalmente adempie a vantaggio di tutti.
Recentemente, la sentenza Cass. civ., sez. II, 28.9.2012, n. 16583, ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c.
Con il medesimo provvedimento, la Suprema corte ha statuito il seguente principio di diritto: "in tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento".
Gli assunti della Cassazione inducono a ritenere che i condomini non utenti o proprietari esclusivi del lastrico solare non siano tenuti al pagamento di lavori che abbiano come finalità quella di migliorare il godimento dell'immobile da parte del proprietario esclusivo, ma solo al versamento delle spese necessarie al rifacimento del lastrico, nella sua funzione di copertura dell'immobile.