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In manus tuas

Traduzione

Nelle tue mani

Spiegazione

Rimettersi nelle mani di altri significa affidarsi a questi, e rispettare la decisione che sarà presa da altri in merito alla questione rimessa.

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Consulenze legali
relative a "In manus tuas"

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alberto C. chiede
lunedì 17/06/2013 - Toscana
“Oggetto: chiarimenti sull'art. 1105 c.c.
!.- (2°comma): il comunista che da solo avesse la quota di maggioranza (735/1000) nei confronti degli altri tre partecipanti che hanno piccole quote, potrebbe imporre agli altri legittime deliberazioni circa l'amministrazione della cosa comune, e cosa si intende esattamente per "cosa comune"?;
2.- (3°comma): è sufficiente una sola informativa ai partecipanti a mezzo raccomandata r.r., oppure sono necessarie le due convocazioni previste dalla normativa sul condominio?
Grato se vorrete aggiungere alle risposte qualche pronunciamento di giurisprudenza, resto in attesa di risposta ed invio i migliori saluti.”
Consulenza legale i 25/06/2013
L'art. 1105 del c.c. riguarda l'amministrazione della "cosa comune", intendendosi con questa tutto ciò su cui spetti in comune a più persone il diritto di proprietà o altro diritto reale (art. 1100 del c.c.). La comunione può insistere, ad esempio, su un terreno o una singola abitazione.
Se invece piani o porzioni di piano di un edificio sono attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva, si parla propriamente di condominio negli edifici, con applicazione degli artt. 1117 e ss. c.c.

Iniziando dalla seconda domanda, quindi, è bene precisare che l'art. 1136 del c.c., che prevede le due convocazioni dell'assemblea e maggioranze particolari per l'assunzione delle deliberazioni, si applica solo in caso di condominio negli edifici. La giurisprudenza ha escluso tuttavia l'applicazione di tale norma ai c.d. "condomini minimi", ove i condomini siano solo due: in tal caso, trova applicazione la disciplina generale della comunione, e quindi anche l'art. 1105 c.c. (Cassazione civile , sez. II, sentenza 30 marzo 2001 n. 4721). Nel caso di comunione ordinaria, trova applicazione l'art. 1105 c.c.

Quanto alla prima domanda, in tema di comunione semplice, gli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono la costituzione formale di una assemblea. Il calcolo della maggioranza, salvo deroga, va effettuato in base al valore delle quote, senza tener conto del numero dei partecipanti. Anche secondo la giurisprudenza, "L'assemblea dei partecipanti alla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per il condominio degli edifici, è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quanto gli artt. 1105 e 1108 cod. civ. non prevedono l'assolvimento di particolari formalità, menzionando semplicemente la preventiva conoscenza dell'ordine del giorno e la decisione a maggioranza dei partecipanti" (Cass. Civ. 26408/08).

Pertanto, il singolo partecipante che detenga la quota di maggioranza, può deliberare il compimento di atti di ordinaria amministrazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 1105 c.c. E' chiaro, tuttavia, che, se per l'ostruzionismo della minoranza dissenziente, tali atti non si riescano a realizzare, ciascun partecipante alla comunione potrà ricorrere all'autorità giudiziaria ex art. 1105, ultimo comma.

La convocazione dell'assemblea e la conoscenza dell'ordine del giorno da parte dei partecipanti alla comunione costituiscono presupposti di validità della deliberazione della maggioranza. L'avviso di convocazione non è soggetto ad alcuna prescrizione di forma e pertanto l'invio di una raccomandata a.r. è più che sufficiente a far pervenire agli altri comunisti la notizia della convocazione: si tratta, in altre parole, di una forma del tutto idonea al raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1033).