Comunione indivisa
Comunione indivisa
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martedì 04/01/2011
Nel caso in esame, si deve distinguere tra l'ipotesi di comunione derivante da atto di autonomia tra privati (es. compravendita) e comunione conseguente all'apertura di successione ereditaria (c.d. comunione ereditaria).
Nel primo caso trova applicazione la regola generale dell'art. 1103 del c.c., secondo il quale ciascun partecipante alla comunione "può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota".
Alla cessione delle singole quote nella comunione ereditaria, invece, si applicherà, anziché la norma generale dettata dall'art. 1103 c.c., la disciplina speciale stabilita dall'art. 732 del c.c. in tema di diritto di prelazione ereditaria: "Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione". Si parla in questo caso di "retratto successorio", volto ad evitare l'ingresso nella comunione ereditaria di soggetti non legati da vincoli di parentela, nonché un eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario.
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