(1)Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo(2)(3).
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali(4).
Note
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
(2)
Comma così modificato dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.
(3)
Vedi, anche, sul nulla-osta per l'esercizio teatrale, l'art. 1, R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946 (G.U. 17 novembre 1936, n. 266), per quello sull'esercizio di spettacoli cinematografici gli artt. 21-22, L. 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la L. 4 gennaio 1951, n. 28, e per l'uso di apparecchi di radiodiffusione all'aperto o in pubblici esercizi, il R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 418.
(4)
Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Vedi, anche, per le gare di velocità di autoveicoli l'art. 9, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e l'art. 17, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e per le gare aeronautiche gli artt. 183-187, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, testo di legge, quest'ultimo, che, pur essendo stato abrogato dall'art. 1329 del cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, non essendo stato finora emanato il nuovo regolamento, è da ritenere in vigore ancora per quanto non contrasti con le norme di cui al codice della navigazione sopra indicato (tenendo presente che gli articoli da 71 a 75 sono stati abrogati dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367).