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Articolo 11 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 11 TULPS

(1)Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta(2).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione(3).

Note

(1) La Corte costituzionale, consentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (G.U. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

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