(1)Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.
Note
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1961, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico.