(1)(2)(3)Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno(4).
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni(5)(6).
La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91(7).
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali(8)(9).
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero(10).
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza(11)(12).
Note
(1)
Articolo sostituito dall'art. unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224
(2)
Per la validità dei documenti di identità, vedi l'art. 7, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3)
Vedi, anche, gli artt. 288-294, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 10, comma 5, lett. a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(5)
Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 31, comma 2, del medesimo D.L. 112/2008; dall'art. 3, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, dall'art. 10, comma 5, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e dall'art. 40, comma 2, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 43, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98).
(6)
Per la proroga del termine relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, vedi l'art. 15, comma 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
(7)
Comma inserito dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, e, successivamente, così modificato dall'art. 43, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(8)
Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 e, successivamente, dall'art. unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, come modificato dall'art. 10, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, a sua volta abrogato dall'art. 25, comma 2, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
(9)
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, che ha inserito un comma dopo il secondo, il presente comma è diventato il quarto.
(10)
Comma inserito dall'art. 10, comma 5, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall'art. 40, comma 2, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
(11)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 11-ter, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 6, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(12)
Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 5, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha inserito un comma dopo il quarto, il presente comma è diventato il sesto. In precedenza, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, che aveva inserito un comma dopo il secondo, il presente comma era diventato il quinto.