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Articolo 1 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 1 TULPS

(1)L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà(2).

Note

(1) Vedi, anche, artt. 1-7 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. qui riportato, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(2) Ora Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 (G.U. 22 aprile 1944, n. 21 S.S.) e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1 TULPS

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Roberto B. chiede
martedģ 25/09/2018 - Veneto
“Può un privato presentare una richiesta di composizione dei dissidi ex art 1 T.U.L.P.S. nei confronti di una pubblica amministrazione lamentando un “accanimento” operato attraverso la verbalizzazione di numerosi illeciti amministrativi a suo carico ? E se si nel caso che contro questi verbali sia stato proposto comunque ricorso al Tar si può procedere ugualmente o essendo stata interessata l’A.G. non è più possibile ? E una delle parti può comunque presentarsi davanti all’Autorità di P.S. e dichiarare di non volere partecipare alla conciliazione ?”
Consulenza legale i 02/10/2018
L’art. 1, comma 2 del Teso Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere di comporre un "dissidio tra privati". Si tratta di una fattispecie pubblicistica di conciliazione delle liti, diversa da altri mezzi più noti come la mediazione o la negoziazione assistita, perché - nell’ipotesi in esame - la procedura è svolta da un organo pubblico e, benché attivata su istanza di parte, ha natura autoritativa.

La sua natura amministrativa è pacifica, non costituendo né attività processuale, né attività di polizia giudiziaria: conseguentemente ad essa si applicano i principi e gli istituti fondamentali della legge generale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990.
La competenza è regolata da una serie di disposizioni normative:
- articolo 35, R.D. n. 690/1907: “Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi”;
- articolo 1, R.D. n. 773/1931 per il quale l’autorità di pubblica sicurezza “Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati
- articolo 1, R.D. n. 773/1931: “Le attribuzioni dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell’autorità locale dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco”.

Ai sensi del citato art. 1, comma 2, T.U.L.P.S. il procedimento si apre su istanza di parte: sia quella che ha dato avvio al procedimento che l’altra parte non possono sottrarsi alla partecipazione, essendo la loro presenza necessaria per il raggiungimento dello scopo che la legge si prefigge.

La situazione di fatto che giustifica l’attivazione del procedimento è l’esistenza di un “privato dissidio”: questo concetto non è definito dalla legge ma è stato ritenuto molto ampio e relativo a: a) controversie civili, tra persone fisiche oppure tra queste ultime ed un ente collettivo, relative a contratti, fatti illeciti, rapporti coniugali, successori, associativi; b) reati procedibili a querela; c) conflitti che, anche senza aver raggiunto la soglia di rilevanza giuridica civile o penale, rischino di degenerare.

Risulta evidente, pertanto, che la problematica evidenziata nel quesito (privato cittadino che lamenti un esercizio distorto o illegittimo del potere pubblico) non può rientrare nella categoria dei “privati dissidi” ed essere affrontata con un procedimento come quello sopra illustrato.

L'altra domanda di cui al quesito, dunque, sull’obbligo/onere di comparizione al procedimento diviene superflua.
Per amor di completezza, in ogni caso, si precisa che la mancata comparizione al procedimento in oggetto costituisce illecito amministrativo e, per assicurare la presenza della persona inottemperante, è previsto addirittura l’accompagnamento coattivo.

Escludendo l’applicazione del T.U.L.P.S., dunque, rimane da capire con quale procedimento si possa contestare, e davanti a quale autorità, la plurima comminazione di verbali di accertamento asseritamente illegittimi.
Vanno distinte, a tal proposito, due ipotesi.

A) Se si tratta di contestare nel merito il provvedimento, è evidente che si dovrà applicare la disciplina sugli illeciti amministrativi, sulla loro violazione e sui provvedimenti che l’accertano e la sanzionano (L. n. 689/1981).
L'art. 18 di quest’ultima dispone che gli interessati, che si siano visti notificare un verbale di contestazione, possono presentare scritti difensivi all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, indicando gli estremi del verbale o dell'atto. L’Autorità competente è diversa a seconda dell’infrazione contestata e viene indicata di volta in volta sul verbale, nel quale sono riportate anche le modalità per la presentazione di scritti difensivi. Questi ultimi si possono presentare anche senza il patrocinio di un legale, in carta semplice (senza applicare marche da bollo).
L’Autorità competente, entro i termini stabiliti e valutate le documentazioni ricevute, può emettere ordinanza di archiviazione del procedimento (se accoglie il ricorso) oppure ordinanza motivata con la quale si ingiunge il pagamento. Nel caso in cui sia stata emanata ordinanza-ingiunzione di pagamento, poi, l’interessato - ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 689/81 - potrà impugnarla davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Anche nell'ordinanza-ingiunzione è indicato specificamente a quale Autorità giudiziaria può essere presentato il ricorso.

B) Se si tratta, invece, come pare di capire, di contestazione in merito alla condotta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero all’uso che quest’ultima fa del suo potere autoritativo, vi sono diverse strade.
Contro i provvedimenti di polizia considerati illegittimi, infatti, il privato può presentare impugnazione con il ricorso in via gerarchica oppure al Capo dello Stato, oppure ancora al Giudice Amministrativo (T.A.R.) oppure ordinario (in quest’ultimo caso dipende se si tratta di provvedimenti non definitivi o definitivi: questi ultimi sono quelli emanati da un’autorità amministrativa non soggetta gerarchicamente ad un’altra).
Il giudice amministrativo, attenzione, è competente solo per determinati vizi nell’emanazione dell’atto amministrativo, ovvero incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e il ricorso per queste ragioni dovrà essere presentato, in ogni caso, entro il termine decadenziale di 60 gg dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento.

Per tornare al quesito, parrebbe in effetti che il caso esposto rientri appieno nelle ipotesi di ricorso al T.A.R. per eccesso di potere o violazione di legge.
Chiariamo le due ipotesi.
L’eccesso di potere risulta essere, più che un vizio riferito all'atto in sé, un vizio riferito all'attività dell'amministrazione.
Può definirsi come il cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione, oppure la scorrettezza in una scelta discrezionale di quest'ultima, oppure ancora come il vizio dell'atto che viene adottato per un fine diverso da quello prefissato dalla norma attributiva del potere.
C'è quindi uno stretto collegamento tra il concetto di eccesso di potere e quello di discrezionalità, sì che l'uno non può essere inteso senza l'altro. La discrezionalità è la caratteristica fondamentale del potere esercitato dall'amministrazione e consiste in una scelta. L'eccesso di potere è un vizio che concerne l'uso di questo potere discrezionale, cioè concerne la correttezza della scelta.

La violazione di legge, invece, è intuitiva: indica il contrasto tra l'atto e l'ordinamento giuridico e può estrinsecarsi in un vizio della forma, della motivazione, del procedimento o del contenuto, oppure ancora può originare dalla violazione dei principi di efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa o dei principi del giusto procedimento e della leale cooperazione di cui alla legge sul procedimento amministrativo (L n. 241/1990).

Per concludere, dunque, la scelta dipende dal tipo di domanda che si vuole proporre: se si intende far valere la non corretta applicazione di alcune normative, la strada più corretta sarà quella di impugnare il verbale entro 30 giorni avanti all’Autorità competente indicata nel verbale stesso, poiché si tratta di vizio attinente al merito del provvedimento.
Se, diversamente, l’obiettivo è contestare la scelta discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nella comminazione dei verbali, si dovrà procedere più correttamente con ricorso al T.A.R..

Si mette in evidenza, ancora una volta, come siano cruciali le tempistiche di legge per il ricorso, sia nell’uno che nell’altro caso.